Capitolo 4

Il Contratto di Finanziamento

Nelle operazioni di finanziamento immobiliare strutturato non esistono termini e condizioni standard e il contratto è oggetto di una trattativa individuale che non prevede la predisposizione di schemi contrattuali predefiniti.
Peraltro, le clausole contrattuali ricorrenti in un contratto di finanziamento immobiliare strutturato, che deve sempre rispettare i requisiti di forma e contenuto minimo disciplinati in materia di trasparenza bancaria, sono relative a:

  • parti coinvolte nell’operazione (banca, società finanziata, eventuali garanti);
  • oggetto del finanziamento e scopo del prestito;
  • ammontare del finanziamento;
  • termini di restituzione del prestito;
  • allocazione del debito;
  • tasso di interesse applicato;
  • copertura del “rischio tasso”;
  • commissioni richieste dalla banca;
  • periodicità e modalità delle erogazioni;
  • eventi di decadenza, di risoluzione e di recesso;
  • concessione delle garanzie;
  • assicurazione;
  • dichiarazioni e impegni della parte finanziata;
  • covenant contrattuali;
  • obblighi informativi;
  • spese, imposte e oneri accessori;
  • clausole relative a cessione/accollo/sindacazione;
  • elezione di domicilio delle parti;
  • Foro competente.

Nel Capitolo 4 si descrivono le clausole contrattuali di maggior rilievo.

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