Capitolo 4
Il Contratto di Finanziamento
Nelle operazioni di finanziamento immobiliare strutturato non esistono termini e condizioni standard e il contratto è oggetto di una trattativa individuale che non prevede la predisposizione di schemi contrattuali predefiniti.
Peraltro, le clausole contrattuali ricorrenti in un contratto di finanziamento immobiliare strutturato, che deve sempre rispettare i requisiti di forma e contenuto minimo disciplinati in materia di trasparenza bancaria, sono relative a:
- parti coinvolte nell’operazione (banca, società finanziata, eventuali garanti);
- oggetto del finanziamento e scopo del prestito;
- ammontare del finanziamento;
- termini di restituzione del prestito;
- allocazione del debito;
- tasso di interesse applicato;
- copertura del “rischio tasso”;
- commissioni richieste dalla banca;
- periodicità e modalità delle erogazioni;
- eventi di decadenza, di risoluzione e di recesso;
- concessione delle garanzie;
- assicurazione;
- dichiarazioni e impegni della parte finanziata;
- covenant contrattuali;
- obblighi informativi;
- spese, imposte e oneri accessori;
- clausole relative a cessione/accollo/sindacazione;
- elezione di domicilio delle parti;
- Foro competente.
Nel Capitolo 4 si descrivono le clausole contrattuali di maggior rilievo.
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