I fondi comuni di investimento immobiliare nell’ordinamento italiano rientrano, insieme alle SICAV, tra gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR).
Un fondo comune è un patrimonio indiviso di pertinenza di una pluralità di investitori che, con la sottoscrizione di quote del fondo, delegano l’attività di investimento e gestione a una Società di Gestione del Risparmio (SGR). Il patrimonio del fondo costituisce un
“patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della SGR e da quello di ciascun partecipante” (ex
Art. 36, co. 6 del TUF). In virtù della loro organizzazione, i fondi comuni rappresentano una gestione in monte del risparmio, che consente al singolo risparmiatore di beneficiare di una gestione professionale.
Le attività di un fondo immobiliare sono gestite in conformità a un Regolamento, redatto dalla SGR (Tit. V, Cap. I, sez. II del provvedimento della Banca d’Italia 14 aprile 2005) e approvato dalla Banca d’Italia, che definisce gli aspetti principali della gestione e del funzionamento del fondo.
I fondi immobiliari si differenziano dai tradizionali fondi mobiliari principalmente per la natura delle attività in cui investono: prevalentemente in beni immobili, sia direttamente sia tramite società immobiliari di cui detengono il controllo. In particolare, il patrimonio del fondo deve essere investito in misura uguale o superiore ai due terzi del valore complessivo del fondo in beni immobili, diritti reali in immobili e partecipazioni in società immobiliari.
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Per i fondi immobiliari, al fine di favorire l’investimento immobiliare del pubblico risparmio, è previsto un regime fiscale agevolato sia in relazione ai redditi del fondo, sia alle operazioni.
La SGR è l’unico centro fiscale e quindi unico responsabile, in quanto il fondo non rappresenta un autonomo soggetto fiscale. Il fondo non è soggetto passivo IRES e IRAP e la tassazione dei proventi avviene in capo ai percettori finali.
In particolare, per gli investitori persone fisiche è prevista una ritenuta a titolo d’imposta pari al 20% dei proventi distribuiti e di quelli realizzati a seguito del rimborso o liquidazione delle quote del fondo. Per le imprese commerciali i proventi del fondo entrano a far parte del reddito d’impresa e la ritenuta è a titolo di acconto; per i soggetti esteri senza una stabile organizzazione in Italia, purché residenti in paesi
White list, i proventi sono tassati nel paese di residenza.
Per un’analisi più dettagliata delle caratteristiche e della normativa dei fondi comuni di investimento immobiliare italiani si veda il Capitolo 4 – Fondi Comuni di Investimento Immobiliare di “Investimento Immobiliare” (M. Hoesli & G. Morri – Hoepli, 2010).
Le principali fonti normative di riferimento sono consultabili sul sito di Assogestioni.

